(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33
                         del 21 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Il  comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1996,
n. 95, e' sostituito dal seguente:
   "3. La Regione come previsto dalla  legge  n.  97/1994,  art.  19,
attiva  interventi  di  credito  agevolato  per  il  trasferimento di
attivita'  economiche  in  zone  montane,  definendo   con   appositi
provvedimenti  uno  specifico  fondo  presso  la Fidi Toscana S.p.a.,
nonche'  le  relative  direttive  di  attuazione,  le  modalita',   i
requisiti  e  i  criteri per l'accesso ai benefici; analoghi benefici
possono essere  attribuiti  a  coloro  che  gia'  svolgono  attivita'
economiche in zone montane".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 11 agosto 1997
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 23
luglio 1997 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  5
agosto 1997.