(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95, e' sostituito dal seguente: "3. La Regione come previsto dalla legge n. 97/1994, art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attivita' economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana S.p.a., nonche' le relative direttive di attuazione, le modalita', i requisiti e i criteri per l'accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che gia' svolgono attivita' economiche in zone montane". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 23 luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1997.